Sulla rivista “il Fisco” n. 12/2025 abbiamo commentato la sentenza n. 68/2025 della Corte di Giustizia di primo grado di Bergamo. Con tale pronuncia è stato sancito che in base alla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Svizzera, il credito per le imposte pagate all’estero sui dividendi può essere negato solo se la ritenuta a titolo di imposta venga applicata “su richiesta del beneficiario”, ovvero su base opzionale. Qualora invece il beneficiario fosse obbligato, in base alla normativa domestica, ad assoggettare il reddito estero a ritenuta a titolo di imposta, come nel caso di specie, il credito deve essere concesso.
