Sulla rivista “il Fisco” n. 18/2025 abbiamo commentato la sentenza n. 25/2025 della Corte di Giustizia di primo grado di Pordenone. Con tale pronuncia è stato sancito che quando il lavoratore dipendente, residente in Italia, presta la propria attività lavorativa all’estero per oltre 183 giorni nell’arco di 12 mesi, diventa applicabile l’art. 51, comma 8 – bis, d.P.R. n. 917/86, il quale prevede che la base imponibile del reddito da lavoro dipendente prestato all’estero sia determinata sulla base delle retribuzioni convenzionali. In caso di reddito determinato convenzionalmente in misura ridotta, il lavoratore dipendente residente fruisce, per le imposte assolte all’estero, di un credito di imposta non in misura piena, ma proporzionale al reddito estero, che concorre alla formazione del proprio reddito complessivo; il meccanismo previsto dall’art. 51, comma 8 – bis, d.P.R. n. 917/86 è inapplicabile se il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia.
