Sulla rivista “il Fisco” n. 23/2024 abbiamo commentato la sentenza n. 11632/2024 della Corte di Cassazione in tema di trasferimento della sede sociale all’estero e accertamento a carico dell’amministratore. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che la cancellazione della società dal Registro delle imprese per trasferimento all’estero della sede non implica la cessazione dell’attività sociale, di talché, non venendo meno la società, non viene meno neppure la sua legittimazione processuale ad agire o resistere in giudizio. Dunque, è illegittima la pretesa tributaria nei confronti dell’amministratore di fatto della società cancellata, non trovando applicazione gli artt. 2495 c.c. e 36, D.P.R. n. 602/1973.

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