Sulla rivista “il Fisco” n. 25/2024 abbiamo commentato la sentenza n. 14341/2024 della Corte di Cassazione in tema di imponibilità delle pensioni di “sicurezza sociale” ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Brasile. La Suprema Corte ha chiarito che le somme erogate da un ente previdenziale italiano ad un cittadino italiano residente in Brasile, quando consistono in pagamenti periodici corrisposti successivamente al collocamento a riposo in relazione ad un cessato impiego, hanno natura previdenziale ai sensi dell’art. 18 della Convenzione e sono sottratte all’imposizione in Italia nella misura che non eccede l’ammontare di 5.000 dollari
USA, mentre sono imponibili in entrambi gli Stati per la misura eccedente. Ai sensi dell’art. 19 della Convenzione sono invece integralmente sottratte all’imposizione italiana le somme corrisposte al cittadino residente in Brasile nel quadro di un sistema di sicurezza sociale, quali le pensioni sociali, di invalidità civile, etc. Tali importi sono infatti imponibili soltanto nello Stato di residenza.

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