Sulla rivista “il Fisco” n. 6/2025 abbiamo commentato la sentenza n. 872/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado de l’Aquila. La Corte ha statuito che, ai fini dell’individuazione della residenza fiscale di una persona fisica è necessario ponderare con attenzione i vari elementi fattuali attinenti alla sua sfera personale, quali ad esempio la presenza di un’abitazione, la sussistenza di rapporti lavorativi, il sostenimento di spese correnti e la disponibilità di un autoveicolo. Nell’ambito dei giudizi di rimborso, poi, non rileva che la persona sia stata effettivamente assoggettata a tassazione nello Stato estero. I certificati fiscali rilasciati dalle Autorità estere, infine, hanno piena valenza probatoria ai fini della dimostrazione della residenza fiscale della persona.
