Con la sentenza n. 1101/2024, depositata ieri, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino ha deciso un caso patrocinato da nostro Studio in tema di compravendita di opere d’arte da parte di un privato.
In conformità con l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. ordinanze n. 1603/2024 e n. 6874/2023), i giudici hanno distinto la figura del “mercante di opere d’arte”, dallo “speculatore occasionale” e dal “collezionista”, chiarendo che quest’ultimo non è soggetto ad alcuna imposizione fiscale.
Nel caso specifico, stante il prolungato possesso del bene (pervenuto per donazione dall’artista), il carattere isolato della vendita e la destinazione del ricavato ad opere benefiche, la Corte di Giustizia ha escluso l’intento speculativo, financo in via occasionale.