Sulla rivista “il Fisco” n. 23/2025 abbiamo commentato l’ordinanza n. 11085/2025 della Corte di Cassazione. Con tale pronuncia è stato sancito che, ai sensi della Convenzione Italia-Svizzera, la nozione di persona fisica residente in uno Stato contraente deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, pertanto il trattamento pensionistico corrisposto a cittadino italiano residente in Svizzera dall’INPS, che deve qualificarsi come ente avente natura privatistica ai sensi dell’art. 19 della Convenzione, non è imponibile in Italia indipendentemente dall’effettivo prelievo fiscale subìto in Svizzera, risultando irrilevante che l’attestato ufficiale dello Stato, relativo all’assoggettamento del reddito e del patrimonio alla tassazione svizzera, il quale non deve contenere espressioni sacramentali, o espliciti riferimenti alla Convenzione, sia stato rilasciato da Autorità fiscale locale (l’Ufficio Circondariale di Tassazione di Lugano e del Canton Ticino), dovendo tenersi conto della strutturazione cantonale dello Stato svizzero.
