Sulla rivista “il Fisco” n. 39/2025 abbiamo commentato la sentenza n. 116/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia. Con tale pronuncia è stato sancito che ai fini dell’applicazione del regime di tassazione forfettaria fondato sulle c.d. retribuzioni convenzionali ai sensi
dell’art. 51, comma 8-bis, del T.U.I.R., oltre ai requisiti della continuità ed esclusività del rapporto di lavoro, nonché del soggiorno all’estero del dipendente, è necessario che il lavoratore operante all’estero sia inquadrato in una delle categorie per le quali il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale fissa la retribuzione convenzionale. Tale circostanza non è riscontrabile nel caso nel caso del pilota di aerei e, pertanto, l’accesso al regime agevolativo
non può essere riconosciuto.
