Sulla rivista “il Fisco” n. 36/2025 abbiamo commentato la sentenza n. 19459/2025 della Corte di Cassazione. Con tale pronuncia è stato sancito che ai fini della residenza fiscale rilevante in materie di imposte sul reddito, le norme pattizie derivanti da accordi fra Stati prevalgono sulle corrispondenti norme nazionali per il carattere di specialità del loro ambito di formazione. Conseguentemente, la presunzione legale recata dall’art. 2, comma 2, del Tuir, è necessariamente recessiva laddove, ad esempio, la relativa convenzione internazionale attribuisca rilievo alla circostanza che la persona fisica sia assoggettabile ad imposta in uno Stato anche a motivo del suo domicilio.

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