Sulla rivista “il Fisco” n. 17/2026 abbiamo commentato l’ordinanza n. 6722/2026 della Corte di Cassazione. Con tale pronuncia è stato sancito che, con riguardo alle fattispecie verificatesi prima del 1° gennaio 2024, il domicilio coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona, con prevalenza del luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento.

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